Magnus semper Magnus |
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| Fabio non metto in dubbio la tua competenza. Assolutamente. Volevo solo aggiungere che l’intento speculativo non si può presumere su un singolo acquisto e che gli indici elaborati dalla giurisprudenza contemplano, oltre all’intento speculativo, anche l’abitualità e l’esistenza di una “organizzazione” (come ad esempio un “servizio clienti” o cose del genere), che nella domanda iniziale mi pare non ricorrano. Per quanto attiene alle dichiarazioni il mio riferimento, chiedo venia…troppo velato, era all’art. 64 del codice beni culturali che a mio parere si applica anche ai fumetti in quanto oggetti “di interesse storico”, quindi quantomeno ai fumetti anteguerra, ed anche alle tavole originali in quanto “opere di pittura o di grafica”.
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