dovrebbe essere cosi, in teoria.
in pratica, chissà.
Legge 15 aprile 2004, n. 106
"Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004
Art. 1.
(Oggetto)
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di
deposito obbligatorio .......
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di
Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo
quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o)
e p).