CITAZIONE (wolp @ 19/8/2023, 16:20)
Libertà di pensiero è senza limiti?
Poniamo che un emulo del generale scrivesse che "i disabili vanno isolati e internati tutti in strutture per evitare che ammorbino una società sana e normale", sarebbe accettabile?
Aggiungo: se è garantita la libertà di pensiero a tutti, perché non si può disprezzare una religione senza essere puniti per blasfemia?
A me pare che chi si batte contro il cosiddetto "pensiero unico" in realtà lo faccia per imporre il proprio pensiero unico e non per una sacrosanta battaglia di libertà.
Claudio stai facendo un po’ di confusione: “accettabile” non è un concetto accostabile al principio di libertà, per il quale tutte le idee sono evidentemente parimenti accettabili. Senza distinzioni.
La questione di come, poi, il principio di libertà di espressione del pensiero venga poi declinato (e quindi come venga applicato in concreto) in ogni singolo ordinamento giuridico è impossibile da sintetizzare in un post (o almeno io non ne ho la capacità e la competenza). In Italia ad esempio alcune “minime” limitazioni esistono.
In ultimo, in risposta alla tua domanda: la bestemmia come reato non esiste più ( la punizione consiste in una semplice sanzione amministrativa), mentre il vilipendio della religione è punito con una multa (che è diversa dalla sanzione amministrativa ma sempre multa è!) in quanto diretto contro chi professa la religione e non per il semplice fatto di offendere una idea; aggiungo che la differenza tra “vilipendio della religione” (e/o bestemmia), diritto di critica e libera espressione delle proprie idee è stato oggetto di importanti sentenze che, ancora una volta, non ho le capacità di sintetizzare in un post.
Allego citazioni di alcune sentenze solo per comodità di lettura semplice e immediata, ma l’argomento va approfondito:
- vilipendio
Cassazione pen. Sentenza n. 41044/2015
In materia religiosa, la critica è lecita quando - sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati - si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando - attraverso un giudizio sommario e gratuito - manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ravvisato il reato di cui all'art. 403 cod. pen. nella condotta di imputato il quale aveva realizzato ed esposto nel centro di Milano un trittico raffigurante il Papa ed il suo segretario personale accostati ad un pene con testicoli con la didascalia "Chi di voi non è culo scagli la prima pietra").
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41044 del 13 ottobre 2015)
-bestemmia
Massime relative all'art. 724 Codice Penale
Corte cost. n. 440/1995
È costituzionalmente illegittimo l'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato».
(Corte costituzionale, sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995)
Cass. pen. n. 7979/1992
L'art. 724, primo comma, c.p. sanziona il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose e dunque punisce non la manifestazione di un pensiero ma una manifestazione pubblica di volgarità. Ne consegue che non può ricondursi la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà, costituzionalmente garantita, di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell'art. 21 che dell'art. 19 Cost.), la quale del resto trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, ultimo comma, Cost.).
–
Perché agli effetti della legge penale possa ritenersi sussistere il requisito della «pubblicità» del fatto è sufficiente, ai sensi dell'art. 266, quarto comma, n. 2, c.p., che il fatto sia commesso, oltre che in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di due persone le quali possono anche essere quelle previste nell'art. 331 c.p.p. (Fattispecie relativa al reato di bestemmia, in cui l'espressione oltraggiosa verso la Divinità era stata pronunciata in luogo pubblico in presenza di due militari verbalizzanti; la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi secondo cui per integrare il requisito della «pubblicità» sarebbe necessaria la presenza di una pluralità indeterminata di persone, tra le quali non dovrebbero essere compresi i verbalizzanti, ed ha enunciato il principio di cui in massima).
(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 7979 del 15 luglio 1992)
Per intenderci: a mio parere la prima sentenza citata è criticabile perché “punitiva” (ci sono ordinamento piu liberali del nostro e moltissimi meno liberali); quelle successive spiegano alcuni aspetti, e avvertono che nulla hanno a che fare le fattispecie punitive con la libertà di espressione del pensiero.
Insomma… solo pochi esempi per dire se vogliamo approfondire la questione non sono in grado di sintetizzare questioni di tale importanza.
Forse la strada migliore per sintetizzare il principio di libertà è quella spiegata nel film Larry Flynt - Oltre lo scandalo
( The People vs. Larry Flynt )
Regista: Milos Forman
Genere: Biografico
Anno: 1996
Paese: Canada, USA
Durata: 130 min
Distribuzione: COLUMBIA TRISTAR FILM ITALIA - VIDEO E DVD: COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO
Che consiglio a tutti di vedere.
CITAZIONE (andre.fumetto @ 19/8/2023, 16:43)
"Il fulcro del principio di libertà è proprio questo: in una società veramente libera chiunque può esprimere liberamente qualunque idea, altrimenti non ci sarebbe vera libertà." Il concetto mi sembra giusto, se però a fare certe affermazioni in contrasto con la nostra costituzione non è una persona comune ma un esponente importante delle forze armate qualche piccolo dubbio, qualche piccola critica può sorgere o no?
No, non può sorgere. Se fossero i rappresentanti al parlamento a maggior ragione devono godere di ampia libertà. Con riferimento invece ai pubblici dipendenti, hanno diversi doveri e obblighi, ma nessuna limitazione del diritto di espressione.
L’unica categoria che, a differenza di chiunque altro, subisce una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero è quella dei magistrati (per la posizione che occupano nell’ordinamento costituzionale, e non vado oltre; ripeto, non ho le capacità di sintesi di concetti così importanti), che non possono esprimere pubblicamente il loro pensiero (non possono nemmeno iscriversi ad un partito politico ad esempio, ma la questione è dibattuta).
Dico l’ultima cosa e poi non vi tedio più : la bellezza della nostra costituzione è proprio questa, che chiunque può liberamente criticarla! E questo è un punto di forza, non una debolezza.